Cronaca

AGCOM sanziona Political TV: multa da 14.462 euro. Respinte le giustificazioni dell’emittente

Mentre Political TV continua a rivendicare la correttezza del proprio operato, un provvedimento ufficiale dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni racconta una vicenda destinata a far discutere. Con la delibera n. 17/26/CSP, adottata l’11 marzo 2026, l’AGCOM ha infatti irrogato una sanzione amministrativa di 14.462 euro nei confronti dell’Associazione Produzione Italia, editrice dell’emittente televisiva locale Political TV, ritenendo fondata la contestazione relativa al superamento dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

La vicenda trae origine dall’attività di monitoraggio svolta dal CORECOM Puglia sulla programmazione televisiva trasmessa tra il 27 luglio e il 2 agosto 2025. Nel corso dei controlli sarebbero stati riscontrati numerosi episodi nei quali la quantità di pubblicità trasmessa avrebbe superato i limiti consentiti alle emittenti locali. Da qui l’avvio del procedimento sanzionatorio nei confronti dell’Associazione Produzione Italia, titolare del servizio di media audiovisivo Political TV.

Nel tentativo di ottenere l’archiviazione del procedimento, l’emittente ha sostenuto che gli sforamenti non fossero il frutto di una scelta editoriale, bensì la conseguenza di un’anomalia tecnica del software incaricato della gestione automatica delle playlist giornaliere. Secondo quanto riportato negli atti, il sistema avrebbe interpretato in maniera non corretta il caricamento dei palinsesti, provocando uno slittamento della programmazione e, di conseguenza, un errato conteggio dell’affollamento pubblicitario. La stessa Associazione Produzione Italia ha spiegato di aver successivamente provveduto a sostituire il software con una piattaforma tecnologicamente più avanzata.

Una ricostruzione che, tuttavia, non ha convinto l’Autorità.

Nella delibera l’AGCOM afferma infatti che, in materia di sanzioni amministrative, non è sufficiente invocare un malfunzionamento tecnico per escludere la responsabilità del soggetto autorizzato a trasmettere. Secondo l’Autorità, il gestore dell’emittente mantiene sempre il dovere di vigilare sul rispetto della normativa e di predisporre un’organizzazione interna idonea ad evitare violazioni, anche quando si affida a società esterne o a software dedicati alla gestione del palinsesto.

Il passaggio più significativo della delibera riguarda proprio questo principio. L’AGCOM osserva che l’Associazione Produzione Italia non ha dimostrato di aver adottato tutte le misure preventive e correttive necessarie ad impedire il superamento dei limiti pubblicitari. In altre parole, secondo l’Autorità, il problema non risiedeva soltanto nel presunto malfunzionamento del software, ma nell’assenza di un modello organizzativo e di controllo capace di intercettare tempestivamente eventuali anomalie prima che producessero effetti sulla programmazione televisiva.

La delibera utilizza parole particolarmente incisive, affermando che il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall’emittente si è dimostrato “non idoneo a prevenire l’eventuale commissione dell’illecito”, evidenziando come l’evento fosse prevedibile ed evitabile attraverso adeguati strumenti di verifica.

Anche sotto il profilo sanzionatorio, l’Autorità ha ritenuto che non si trattasse di un episodio isolato. Le violazioni, infatti, sono state accertate nel corso di sette distinte giornate di programmazione. Per questo motivo AGCOM ha applicato il principio del cosiddetto cumulo materiale delle sanzioni, determinando l’importo complessivo in 14.462 euro, pari al doppio del minimo edittale previsto per ciascuna delle sette violazioni contestate.

L’Autorità ha inoltre escluso che il comportamento successivo dell’emittente potesse incidere sulla quantificazione della sanzione. La circostanza di aver segnalato il problema alla società fornitrice del software e di aver successivamente adottato un nuovo sistema gestionale è stata ritenuta irrilevante, poiché tali iniziative sono intervenute soltanto dopo l’avvio del procedimento e non prima dell’accertamento delle violazioni.

Con il dispositivo finale della delibera, AGCOM ha quindi ordinato all’Associazione Produzione Italia il pagamento della sanzione entro trenta giorni dalla notifica, facendo salva la possibilità di impugnare il provvedimento davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nei termini di legge.

Al di là dell’importo economico, la decisione assume un rilievo che va oltre il singolo caso. La delibera riafferma infatti un principio destinato a valere per tutte le emittenti radiotelevisive: il rispetto delle regole sull’affollamento pubblicitario costituisce una responsabilità diretta dell’editore e non può essere trasferita su fornitori esterni, software o sistemi automatici di gestione della programmazione. La tecnologia può rappresentare uno strumento di supporto, ma non sostituisce l’obbligo di controllo imposto dalla legge a chi esercita l’attività radiotelevisiva.